COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 04/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio sig. PICIOCCO ANDREA FRANCESCO Gara del 19.10.2014 tra Fiera / Baggio Secondo C.U. n. 15 della Delegazione di Milano datato 23.10.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 04/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio sig. PICIOCCO ANDREA FRANCESCO Gara del 19.10.2014 tra Fiera / Baggio Secondo C.U. n. 15 della Delegazione di Milano datato 23.10.2014. Il sig. PICIOCCO Andrea Francesco ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che gli ha comminato la sanzione della squalifica fino al 30.06.2015, per aver commesso un atto di violenza nei confronti dell’arbitro e aver rivolto al medesimo frasi offensive, spingendolo e facendolo arretrare di circa un metro ovvero colpendolo leggermente al naso. Il calciatore lamenta di non aver commesso alcun atto aggressivo nei confronti del direttore di gara nonché il fatto che la sanzione sarebbe eccessiva. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : l’arbitro sentito a chiarimenti ha confermato le parole offensive rivolte dal calciatore sanzionato, ma ha ben precisato che il sig. PICIOCCO lo ha spinto leggermente senza farlo arretrare di un metro e lo ha toccato al naso involontariamente. Alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, tale comportamento non può pertanto essere considerato quale atto violento e la sanzione della squalifica comminata dal giudice sportivo deve essere mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso presentato RIDUCE La sanzione della squalifica a carico di PICIOCCO Andrea Francesco fino al 24.12.2014 dispone l’accredito della tassa.
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