COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 04/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società VERMEZZO Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 16.11.2014 tra Vermezzo / San Biagio Casarile C.U. n. 30 del CRL datato 20.11.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 04/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società VERMEZZO Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 16.11.2014 tra Vermezzo / San Biagio Casarile C.U. n. 30 del CRL datato 20.11.2014. La società VERMEZZO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica per tre gare al giocatore PUGLIESE Donato, lamentando che il calciatore si sarebbe limitato a spintonare l’avversario per allontanarlo, senza commettere alcun atto violento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il giocatore PUGLIESE non ha commesso alcuna atto violento nei confronti dell’avversario, ma lo stesso è intervenuto spingendo il calciatore che si era reso responsabile di aver dato una testata al proprio compagno di squadra, senza peraltro alcuna conseguenza fisica. La sanzione comminata deve essere pertanto lievemente mitigata Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La sanzione della squalifica comminata al calciatore PUGLIESE Donato a due gare e dispone l’accredito della relativa tassa.
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