COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ATLETICO CINISELLO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 23.11.2014 tra Atletico Cinisello / Stella Azzurra C.U. n. 20 della Delegazione di Milano datato 27.11.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ATLETICO CINISELLO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 23.11.2014 tra Atletico Cinisello / Stella Azzurra C.U. n. 20 della Delegazione di Milano datato 27.11.2014. La società ATLETICO CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato per cinque gare il calciatore DE MARINIS Stefano e comminato l’ammenda di € 90,00, lamentando che i fatti indicati nelle decisioni del GS non sarebbero corrispondenti a quanto realmente accaduti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, rileva : il direttore è chiaro e preciso nel riportare le offese e gli insulti rivolti dal giocatore DE MARINIS all’arbitro medesimo, nonché i gesti aggressivi (pugni sferrati alla porta dello spogliatoio) posti in essere dallo stesso. L’aggressività dell’atteggiamento del calciatore è peraltro confermata dal fatto che, nemmeno l’intervento del dirigente accompagnatore della squadra, faceva desistere il DE MARINIS. Tale comportamento non accettabile, è stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo. Quanto alla sanzione dell’ammenda di € 90,00 per aver permesso l’accesso agli spogliatoi di una persona estranea, dal rapporto arbitrale emerge, per contro, che l’arbitro sia stato insultato da un sostenitore della squadra reclamante, che sostava a ridosso della recinzione: una persona estranea è pertanto entrata negli spogliatoi. Questa Corte, rileva pertanto la erroneità della motivazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tuttavia, l’importo comminato a titolo di ammenda appare congruo rispetto al comportamento posto in essere dal sostenitore dell’Atletico Cinisello (insulti ripetuti al direttore di gara) e pertanto deve essere confermato nell’ammontare. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso presentato non può trovare accoglimento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il ricorso presentato e dispone l’addebito della relativa tassa.
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