COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società U.S. A. CASATI CALCIO ARCORE Camp. Allievi Prov. B Gir. D Gara del 23-11-2014 tra Citta’ di Cologno / U.S. A. Casati Calcio Arcore C.U. n. 24 della Delegazione di Monza datato 27.11.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società U.S. A. CASATI CALCIO ARCORE Camp. Allievi Prov. B Gir. D Gara del 23-11-2014 tra Citta' di Cologno / U.S. A. Casati Calcio Arcore C.U. n. 24 della Delegazione di Monza datato 27.11.2014 La Società U.S. A. CASATI CALCIO ARCORE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato al calciatore CAZZANTI Davide quattro giornate di squalifica, sostenendo che il calciatore ha cercato di fermare senza violenza la mano dell'arbitro chiedendo di mitigare la sanzione inflitta. La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dal rapporto arbitrale, emerge chiaramente che il calciatore CAZZANTI Davide , dopo l'espulsione protestava ripetutamente e appoggiava una mano sul petto del direttore di gara. La gravità del gesto giustifica la sanzione comminata dal GS al calciatore che merita quindi di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto dispone l'addebito della relativa tassa.
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