COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD BUSNAGO Camp. 2° Categoria Gir. S Gara del 23.11.2014 tra ACD Busnago / CS Villanova C.U. n. 17 della Delegazione di Monza datato 27.11.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD BUSNAGO Camp. 2° Categoria Gir. S Gara del 23.11.2014 tra ACD Busnago / CS Villanova C.U. n. 17 della Delegazione di Monza datato 27.11.2014. La società ACD BUSNAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica del calciatore, FAMILARI Emanuele, sino al 29.03.2015, lamentando che quanto riportato dal direttore di gara non corrisponde a quanto realmente accaduto in campo e come le motivazioni riportate sul comunicato non fossero esatte né veritiere. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : dal rapporto arbitrale, che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, emerge chiaramente che il calciatore, FAMILARI Emanuele, commetteva un atto di violenza nei confronti dell'arbitro, mettendogli le mani addosso e tenendolo per la maglia spintonandolo nel corso della manifestazione di protesta. Tali circostanze venivano altresì confermate dal direttore di gara che veniva sentito a chiarimenti da questa Corte. L'arbitro precisava inoltre che il giocatore, FAMILARI, si dirigeva verso lui con fare minaccioso da una distanza di circa dieci metri; escludendo quindi qualsiasi ipotesi di caso fortuito. La sanzione comminata dal GS appare congrua in relazione alla condotta tenuta dal calciatore. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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