COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD FROG MILANO Camp. Allievi Prov. Gir. F Gara del 30.11.2014 tra Fatima / ACD Frog Milano C.U. n. 21 della Delegazione di Milano datato 04.12.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD FROG MILANO Camp. Allievi Prov. Gir. F Gara del 30.11.2014 tra Fatima / ACD Frog Milano C.U. n. 21 della Delegazione di Milano datato 04.12.2014. La società ACD FROG. MILANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito sino al 28.02.2015 il dirigente, ZUPO Gaetano, ed ha squalificato il calciatore, ZUPO Alessandro sino al 28.2.2015. La Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva : il reclamo è inammissibile in quanto il reclamo è stato presentato oltre il termine di sette giorni previsto dall'Art. 38, comma II, del CGS. Infatti, il provvedimento impugnato è stato pubblicato in data 04.12.2014 ed il reclamo è stato proposto a mezzo telefax in data 12.12.2014. Tanto premesso e ritenuto dichiara INAMMISSIBILE Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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