COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD MOZZATE Camp. Promozione Gir. A Gara del 21.12.2014 tra Union Villa Cassano / ASD Mozzate C.U. n. 37 del CRL datato 22.12.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD MOZZATE Camp. Promozione Gir. A Gara del 21.12.2014 tra Union Villa Cassano / ASD Mozzate C.U. n. 37 del CRL datato 22.12.2014. La società ASD MOZZATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'inibizione a CERIANI Danilo sino al 4.2.2015 e l'ammenda di Euro 100,00, senza aver dato prova dell'invio del reclamo stesso alla squadra avversaria così come prescritto a pena di inammissibilità, dall'Art. 46 CGS La mancata prova dell'invio del reclamo alla squadra avversaria costituisce infatti causa di inammissibilità del reclamo, allorquando, come nel caso di specie, il reclamo ha, quale oggetto, la sanzione della perdita della gara. Tanto premesso e ritenuto dichiara INAMMISSIBILE Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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