COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società CASALPUSTERLENGO Camp. 1° Categoria Gir. H Gara del 7.12.2014 tra Nuova Gloria / Casalpusterlengo C.U. n. 35 del CRL datato 12.12.2014.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società CASALPUSTERLENGO Camp. 1° Categoria Gir. H
Gara del 7.12.2014 tra Nuova Gloria / Casalpusterlengo
C.U. n. 35 del CRL datato 12.12.2014.
La società CASALPUSTERLENGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica per cinque gare al giocatore ANELLI Alessandro, lamentando che la sanzione è ingiusta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS osserva : dal rapporto arbitrale emerge che il calciatore ha pronunciato frasi offensive nei confronti dell'arbitro, dopo essere stato espulso per fallo di reazione. La gravità del comportamento non connotato da particolare violenza e peraltro reiterato giustifica un lieve mitigazione della squalifica.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore, ANELLI Alessandro a quattro gare e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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