COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo Società ASD BRUGHERIO Camp. Juniores Reg. Gir. BC Gara del 13-12-2014 tra ASD Brugherio / BM Sporting C.U. n. 36 del CRL datato 18-12-2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo Società ASD BRUGHERIO Camp. Juniores Reg. Gir. BC Gara del 13-12-2014 tra ASD Brugherio / BM Sporting C.U. n. 36 del CRL datato 18-12-2014. La società ASD BRUGHERIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore APRUZZESE Luca sino al 25.03.2015, lamentando che l'allenatore non ha incitato il pubblico ad insultare l'arbitro, limitandosi a passare in tribuna. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il direttore di gara ha individuato nella persona del sig. APRUZZESE, l'autore del comportamento atto ad incitare il pubblico ad insultare l'arbitro durante la gara. La gravità del gesto giustifica la sanzione comminata dal GS al sig. APRUZZESE. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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