COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD CAVERNAGO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 30/11/2014 tra ASD Cavernago / Agnelli Olimpia C.U. n. 21 della Delegazione di Bergamo datato 04/12/2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD CAVERNAGO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 30/11/2014 tra ASD Cavernago / Agnelli Olimpia C.U. n. 21 della Delegazione di Bergamo datato 04/12/2014 La Società ASD CAVERNAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato al calciatore LORENZI Matteo la squalifica fino al 04/12/2015 avendo quest'ultimo dopo essere stato espulso dal campo per aver commesso un fallo da ultimo difendente, mentre l'arbitro annotava l'espulsione, colpiva lo stesso direttore di gara con uno schiaffo “molto forte” che procurava dolore all'arbitro” affermando che l'episodio non era stato commesso dal calciatore LORENZI Matteo ma dal giocatore Paderni Gianluigi il quale nell'allontanare il portiere dal direttore di gara lo urtava senza nessuna intenzione o volontarietà. La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : sentito il Direttore di gara a chiarimenti, preso atto che lo stesso ha riferito di non essere in grado di individuare con certezza il soggetto autore del gesto violento, tenuto conto che la società reclamante lo ha individuato nel giocatore Paderni Gianluigi e che tale circostanza è stata confermata anche dalla relazione dell'organo tecnico sezionale AIA presente all'incontro deve addebitarsi al calciatore Paderni Gianluigi la commissione del gesto violento nei confronti del direttore di gara ed a quest'ultimo comminata la relativa sanzione disciplinare. La gravità del gesto giustifica la sanzione comminata dal GS che merita quindi di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello, in parziale ACCOGLIMENTO del reclamo proposto annulla la sanzione comminata al calciatore LORENZI Matteo e commina la sanzione della squalifica fino al 04/12/2015 al calciatore PADERNI Gianluigi individuato quale autore del gesto di cui sopra e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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