COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD DESIO Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 13.12.2014 tra ACD Desio / Besana Fortitudo C.U. n. 27 della Delegazione di Monza datato 18.12.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD DESIO Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 13.12.2014 tra ACD Desio / Besana Fortitudo C.U. n. 27 della Delegazione di Monza datato 18.12.2014. La società ACD DESIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il sig. TASCA Vittorio sino al 30 giugno 2015, lamentando che la sanzione è eccessiva rispetto al comportamento tenuto dal TASCA nei confronti dell'arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : dal rapporto arbitrale emerge che il TASCA ha pronunciato frasi offensive con espressione discriminatoria. La gravità del comportamento, anche in applicazione del disposto dell'Art. 11, comma 2, CGS, giustifica una mitigazione della inibizione comminata al TASCA. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l'inibizione al sig. TASCA Vittorio sino al 30 aprile 2015 e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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