COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AURORA SAN FRANCESCO Cam. Allievi Prov. Girone A Gara del 14.12.2014 tra Aurora San Francesco / Cortenova C.U. n. 23 della Delegazione di Lecco datato 18.12.2014. Errata corrige in quanto il 25 e 26 dicembre, giorni festivi (C.U. n. 39 del 15.01.2015 da intendersi annullato con il presente provvedimento)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AURORA SAN FRANCESCO Cam. Allievi Prov. Girone A Gara del 14.12.2014 tra Aurora San Francesco / Cortenova C.U. n. 23 della Delegazione di Lecco datato 18.12.2014. Errata corrige in quanto il 25 e 26 dicembre, giorni festivi (C.U. n. 39 del 15.01.2015 da intendersi annullato con il presente provvedimento) La società AURORA SAN FRANCESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha, tra le altre, squalificato per una gara il campo della reclamante e comminato alla stessa l’ammenda di € 300,00, lamentando che i fatti descritti dal Direttore di gara nel proprio referto, non fossero del tutto aderenti a quanto avvenuto fuori e dentro il terreno di gioco e mitigandone la gravità. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, rilev : dal referto arbitrale, che si ricorda costituisce fonte di prova privilegiata, emerge chiaramente come nel corso di un diverbio tra alcuni giocatori, il terreno di gioco veniva invaso da un sostenitore della reclamante, il quale andava ad affrontare un giocatore della squadra ospite. Tale fatto, dal quale derivavano un susseguirsi di reazioni a catena, avveniva per la mancata vigilanza ad opera della società Aurora San Francesco, dei cancelli. Ma non solo. Oltre alla situazione di tensione e ai parapiglia venutasi a creare per effetto dell’invasione sopra descritta, appare comprovato che, mentre i calciatori della società Aurora venivano spronati a raggiungere gli spogliatoi, l’assistente Vezza Domenico, chiudeva dietro di se il cancello d’ingresso, con un lucchetto privo di chiave, sequestrando di fatto la squadra ospite sul terreno di gioco, lasciandoli alla mercè di eventuali facinorosi. Solo l’intervento delle Forze dell’Ordine riusciva a sedare gli animi e a riportare ordine in campo. Alla luce dei gravi fatti sopra descritti, emerge in modo evidente la responsabilità oggettiva della società Aurora San Francesco per quanto avvenuto. Pertanto, viste le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE Il ricorso, confermando la squalifica del campo per una gara e l’ammenda di € 300,00. Dispone l’addebito della relativa tassa.
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