COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD PONTELAMBRESE Camp. Promozione Gir. B Gara del 18-01-2015 tra A.S.D. Pontelambrese / Sovicese C.U. n. 40 del CRL datato 22-01-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD PONTELAMBRESE Camp. Promozione Gir. B Gara del 18-01-2015 tra A.S.D. Pontelambrese / Sovicese C.U. n. 40 del CRL datato 22-01-2015 La Società ASD PONTELAMBRESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato al calciatore CRIPPA Gianluca Roberto tre giornate di squalifica, affermando che il calciatore aveva colpito con un pugno l'avversario per reazione ad una serie di sputi ed insulti ricevuti, senza alcun motivo, da un avversario. La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : premesso che se anche il calciatore CRIPPA Gianluca Roberto, avesse subito sputi ed ingiurie, ciò non lo avrebbe autorizzato a compiere un atto di violenza nei confronti di un avversario, l'arbitro, sentito telefonicamente per avere ulteriori delucidazioni su quanto accaduto, confermava che il calciatore CRIPPA Gianluca Roberto aveva colpito con un calcio violento un avversario senza avere ricevuto alcuno sputo. La gravità del gesto, compiuto, tra l'altro, senza alcun motivo, giustifica la sanzione comminata dal GS al calciatore che merita quindi di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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