COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 23/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO C.S. LORETO A.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’11 FEBBRAIO 2015 APPLICATA ALL’ALLENATORE MORICONI FRANCESCO SEGUITO GARA LORETO/LORESE DEL 10.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 101 del 14.1.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 23/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO C.S. LORETO A.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’11 FEBBRAIO 2015 APPLICATA ALL’ALLENATORE MORICONI FRANCESCO SEGUITO GARA LORETO/LORESE DEL 10.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 101 del 14.1.2015) Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica del proprio allenatore MORICONI Francesco fino all’11 febbraio 2015, inferiore ad un mese e, pertanto, non impugnabile a norma dell’art. 45, terzo comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva. La Corte sportiva d’appello territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla C.S, Loreto A.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it