COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 23/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO S.S.D. GROTTAMMARE C. 1899 ARL AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GROTTAMMARE/JUNIOR MACERATA DEL 21.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 94 del 30.12.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 23/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO S.S.D. GROTTAMMARE C. 1899 ARL AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GROTTAMMARE/JUNIOR MACERATA DEL 21.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 94 del 30.12.2014) Preliminarmente, la Corte sportiva d’appello ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla S.S.D. Grottammare C. 1899 a r.l. - avverso le sanzioni inflitte al dirigente COCCI Giuseppe ed al massaggiatore AMATUCCI Pierpaolo - in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara, con il conseguente versamento da parte della società di una ulteriore tassa reclamo. Entrambi i gravami, però, sono inammissibili: - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, sesto comma, del Codice di giustizia sportiva, siccome redatti senza motivazione e comunque in forma generica quelli presentati in data 5 gennaio 2015; - per tardività, ex art. 36, secondo comma, del Codice di giustizia sportiva, quelli inviati il 9 gennaio 2015, oltre quindi i sette giorni successivi al 30 dicembre 2014, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state rese note le decisioni impugnate. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello territoriale dichiara inammissibili entrambi i gravami come sopra proposti dalla S.S.D. Grottammare C. 1899 a r.l. ed ordina incamerarsi le relative tasse.
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