COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 23/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SEFRENSE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FABIANI MATELICA/SEFRENSE DEL 3.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 97 del 7.1.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 104 del 23/01/2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. SEFRENSE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FABIANI MATELICA/SEFRENSE DEL 3.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 97 del 7.1.2015)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Sefrense la sanzione dell’ammenda di € 600,00 per il comportamento tenuto da un proprio sostenitore, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sefrense chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata, ritenuta, ancorché ingiusta, comunque sproporzionata ed eccessivamente afflittiva, tenuto conto dei buoni precedenti e delle dimensioni della società, pur condannando fermamente fatti come quelli in esame.
Deduceva la reclamante che:
- nessun rimprovero, neppure a titolo di responsabilità presunta e/o oggettiva, poteva esserle mosso posto che i fatti contestati sarebbero accaduti dopo il termine della gara, in un momento cioè ulteriore ed al di fuori del contesto spazio temporale sportivo, quando l’arbitro si stava recando a riprendere la sua autovettura e, quindi, al di fuori della propria sfera di controllo - peraltro società ospitata - e perciò di qualunque propria responsabilità;
- diversamente, peraltro, essa non sarebbe neppure posta nelle condizioni di poter beneficiare dell’esimente ex art. 13 del Cgs;
- i dirigenti della società ospitante, come loro imposto dall’art. 65 delle NOIF, avrebbero dovuto proteggere l’arbitro prima, durante e dopo la gara, con ogni conseguenza, a carico della loro società, in ipotesi di inadempienza;
- in ogni caso, i propri sostenitori, per il vero presenti in numero assai contenuto, non avevano alcun motivo per protestare nei confronti dell’arbitro, posto che la gara era terminata con la vittoria della loro squadra;
- il sostenitore indicato dall’arbitro non era di certo appartenente alla Sefrense, anche perché nessuno di loro poteva avere un giaccone con il logo della società siccome inesistenti.
Alla richiesta audizione, il difensore della reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, al termine della gara, mentre stava uscendo per andare verso la sua autovettura, non accompagnato da alcuno, trovò un signore - che indossava un giaccone di colore blu scuro con la scritta “Sefrense” ben evidente sul davanti - che cominciò ad offenderlo e minacciarlo; gli chiese chi fosse, ma questi gli rispose che non era importante, continuando ad offenderlo e minacciarlo; proseguì allora verso la sua autovettura, ma lo stesso signore lo seguì e, raggiuntolo, gli diede una spinta alle spalle, facendogli cadere a terra la borsa; mentre si chinava per raccoglierla, lo stesso lo attinse con uno sputo al polpaccio destro; sopraggiunse allora un dirigente del Fabiani Matelica che bloccò il signore di prima, consentendogli così di riprendere l’autovettura ed andarsene definitivamente.
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• considerato che a norma dell’art. 65 delle NOIF “Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza” ed ancora: “La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata”; e che secondo il terzo comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva “Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, … sia su quello delle società ospitanti”;
• ritenuto che le dichiarazioni dell’arbitro rese in corso di giudizio hanno fugato ogni dubbio sollevato dalla reclamante in ordine alla appartenenza del sostenitore in questione;
• ritenuta quindi provata - alla luce degli atti ufficiali di gara che, come noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 35 del citato Cgs - la responsabilità della società sanzionata in ordine ai fatti ascritti al proprio sostenitore, per avere questi atteso l’arbitro dopo il termine della gara, allorché questi stava per riprendere l’autovettura, per insultarlo e minacciarlo reiteratamente, per poi colpirlo con una spinta ed, infine, attingerlo con uno sputo;
• ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa eccessività della sanzione pecuniaria applicata dal primo Giudice, che viceversa appare equa ed adeguata alla natura ed alla particolare gravità degli addebiti e della quale pertanto, in applicazione della normativa sopra richiamata, deve essere data conferma;
P.Q.M.
respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Sefrense ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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