COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 06/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. LAURETUM ST. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE LEANDRINI OMAR SEGUITO GARA LAURETUM/LE GRAZIE JUVENILIA DEL 16.1.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 58 del 21.1.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 06/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. LAURETUM ST. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE LEANDRINI OMAR SEGUITO GARA LAURETUM/LE GRAZIE JUVENILIA DEL 16.1.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 58 del 21.1.2015) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore LEANDRINI Omar, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Lauretum St. chiedendo, anche avanti questa Corte sportiva d’appello, la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare per la decisione dell’arbitro, non condivisa e determinante sull’esito dell’incontro, di espellerlo ma senza null’altro, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso calciatore. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Leandrini Omar responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse - reiterate minacce nei confronti dell’arbitro - vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto di dover determinare la pena, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate, come da dispositivo; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dell’A.S.D. Lauretum St. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore LEANDRINI Omar a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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