COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 06/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. PIETRALACROCE 73 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PIETRALACROCE73/AGUGLIANO POLVERIGI DEL 10.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 101 del 14.1.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 06/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. PIETRALACROCE 73 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PIETRALACROCE73/AGUGLIANO POLVERIGI DEL 10.1.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 101 del 14.1.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. Pietralacroce 73 la sanzione dell’ammenda di € 400,00 per il comportamento offensivo osservato dai propri sostenitori, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro, e per avere uno di questi avvicinato e spinto un paio di volte, senza ulteriori conseguenze, lo stesso ufficiale di gara allorché questi si apprestava a lasciare l’impianto sportivo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pietralacroce 73 deducendone l’infondatezza nonché, in ogni caso, l’eccessività dell’ammenda applicata e, pertanto, chiedendone l’annullamento ovvero, in subordine, la sostituzione con una sanzione a carico del proprio dirigente intervenuto, se ritenuto responsabile, e/o la rideterminazione della sua quantificazione. Deduceva la reclamante che: - solo in due brevissime e circoscritte occasioni, al termine della gara, i propri sostenitori, peraltro una decina in tutto, contestarono l’operato dell’arbitro; - l’esagitato, così definito dal Giudice sportivo, altri non era che il dirigente Ciavattini Francesco, nell’occasione assistente arbitrale di parte, che al termine dell’incontro, essendo stati allontanati gli altri dirigenti, sostituendosi a loro, intendeva soltanto accompagnare e proteggere il direttore di gara, tenuto conto anche della situazione “caotica“ creatasi. Alla disposta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del reclamo, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate, confermando che “il tesserato non identificato” che a fine gara si avvicinò all’arbitro fu il proprio dirigente Ciavattini Francesco, nell’occasione assistente arbitrale di parte, il quale, però, si sarebbe limitato, sia pur in maniera decisa, ad invitare l’ufficiale di gara a fare rientro negli spogliati. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato di essere stato, nel corso del secondo tempo ed al termine della gara, insultato da una decina di sostenitori della società locale; e che, al termine dell’incontro, un “tesserato non identificato” - non escludendo che si trattasse dell’assistente arbitrale di parte del Pietralacroce - gli afferrò il braccio sinistro e lo spinse in avanti, dicendogli, con tono ironico, di stare zitto e di andare dentro gli spogliatoi. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine alle offese, nel corso ed al termine dell’incontro, dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro, con esclusione della condotta ascritta al “tesserato non identificato” a seguito della di lui identificazione e della quale lo stesso deve rispondere personalmente; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi; • considerato che, alla luce delle risultanze dell’espletata istruttoria, è stato identificato, anche per sua stessa ammissione, nella persona del sig. Ciavattini Francesco, dirigente della reclamante e nell’occasione assistente arbitrale di parte, l’autore dei comportamenti ascritti ad un “tesserato non identificato” e per i quali è stata applicata dal primo Giudice parte dell’ammenda alla società, oggetto del presente gravame; • ritenuto quindi di dover addivenire alla richiesta di riduzione della sanzione impugnata, rimettendo gli atti al competente Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche per i provvedimenti che intenderà adottare per i comportamenti e nei confronti del sig. Ciavattini Francesco, come sopra qualificato; P.Q.M. in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Pietralacroce 73 così decide: - riduce l’ammenda applicata alla società ad € 100,00 (cento/00); - rimette gli atti al Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza in ordine alla condotta, sopra meglio descritta, ascrivibile al dirigente Ciavattini Francesco. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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