COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/09/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AUDAX 1970 S. ANGELO/REAL SAN COSTANZO CALCIO A 5 DEL 29.8.2014 COPPA ITALIA CALCIO A 5 (Delibera Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 24 del 3.9.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/09/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AUDAX 1970 S. ANGELO/REAL SAN COSTANZO CALCIO A 5 DEL 29.8.2014 COPPA ITALIA CALCIO A 5 (Delibera Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 24 del 3.9.2014) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche infliggeva al calciatore RICORDI Enrico, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 5 novembre 2014 per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la G.S. Audax 1970 S. Angelo chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare, sia pur in maniera “veemente” nei confronti dell’arbitro, ma non avrebbe posto in essere alcuna delle altre condotte contestategli, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto tesserato. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale evidenzia che la condotta del calciatore Ricordi Enrico si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva tuttavia di ulteriori e diversi contenuti, in particolare di concrete minacce nei confronti dell’arbitro; • ritenuto di dover determinare la pena, come da dispositivo, alla luce della ritenuta continuazione tra le condotte contestate; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dalla G.S. Audax 1970 S. Angelo e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore RICORDI Enrico.Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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