COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 19/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. SIDIEU SIDIEU LIONEL DANIEL E MONALDI MAURO E DELLE SOCIETA’ U.S.D. MONTERUBBIANESE E C.S. BORGO ROSSELLI A.S.D.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 19/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. SIDIEU SIDIEU LIONEL DANIEL E MONALDI MAURO E DELLE SOCIETA’ U.S.D. MONTERUBBIANESE E C.S. BORGO ROSSELLI A.S.D. Il deferimento Con provvedimento del 30 giugno 2014 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale federale (allora Commissione Disciplinare) i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • SIDIEU Sidieu Lionel Daniel, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’U.S.D. Monterubbianese, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 (oggi, art. 1bis), comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere: a) proferito all’indirizzo dell’arbitro insulti e minacce per tutta la durata della gara Borgo Rosselli/Monterubbianese del 15 febbraio 2014, del Campionato Regionale Marche di Seconda Categoria, dietro la rete di recinzione del campo alla quale era aggrappato; b) spalleggiato all’uscita degli spogliatoi il soggetto che aveva strattonato l’arbitro; c) minacciato di colpire l’auto dell’arbitro mentre la stessa lasciava il parcheggio dell’impianto sportivo; • MONALDI Mauro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore dell’U.S.D. Monterubbianese, della violazione dei doveri di assistenza agli ufficiali di gara di cui all’art. 65 n. 1 e 3, delle NOIF; • l’U.S.D. MONTERUBBIANESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs per gli addebiti ascritti ai propri tesserati; • la C.S. BORGO ROSSELLI A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs per gli addebiti ascritti al proprio dirigente sig. Borodako Pier Mario. Il deferimento in oggetto era seguito alla delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, pubblicata in data 19 febbraio 2014 sul Com. Uff. nr. 126, con la quale, il medesimo, trasmetteva alla Procura federale gli atti relativi all’incontro Borgo Rosselli/Monterubbianese del 15 febbraio 2014, valevole per il Campionato Regionale Marche di Seconda Categoria, al fine di accertare l’autore del gesto di violenza nei confronti dell’arbitro della suddetta gara, sig.ra Sara Silenzi, la quale, al termine della gara in questione, all’uscita dell’impianto sportivo, subiva, da alcuni calciatori non identificati ma riconducibili alla squadra ospitata, un’aggressione verbale con espressioni irriguardose ed una violenta strattonata all’avambraccio sinistro, a seguito della quale la stessa era costretta a recarsi al P.S. dell’Ospedale di Montegiorgio e successivamente all’Ospedale di Fermo dove le veniva diagnosticato un trauma contusivo al polso sinistro, ingessato, con prognosi di giorni dieci. La Procura federale, pur non avendo potuto individuare l’autore dell’aggressione fisica all’arbitro, ha fondato il deferimento sul comportamento intimidatorio ed aggressivo tenuto da diversi calciatori della Monterubbianese, in particolare, da Sidieu Sidieu Lionel Daniel, nei confronti dell’arbitro; sul comportamento omertoso dei ridetti calciatori in sede di indagini non avendo gli stessi indicato l’autore dell’aggressione fisica all’arbitro; sul comportamento omissivo, ex art. 65 delle NOIF - oltre che del dirigente addetto agli ufficiali di gara della società ospitante, già sanzionato, per questo, dal competente Giudice sportivo - del dirigente accompagnatore ufficiale della Monterubbianese, sig. Monaldi Mauro. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza. E’ comparso altresì il dirigente deferito, il quale ha eccepito di essere già stato sanzionato per i medesimi fatti e, comunque, di avere lasciato l’impianto sportivo oltre un’ora dopo il termine della gara. E’ comparso inoltre il rappresentante dell’U.S.D. Monterubbianese, il quale ha asserito che la propria società è stata già sanzionata per i medesimi fatti e che, comunque, oltre agli insulti ammessi dal proprio calciatore Sidieu, non vi sarebbe prova degli altri fatti contestati. E’ comparso altresì il rappresentante della C.S. Borgo Rosselli A.S.D., il quale ha respinto ogni addebito, asserendo che, a fine gara, due propri dirigenti accompagnarono l’arbitro fino all’autovettura di questi. Tutte le parti deferite hanno concluso chiedendo il proscioglimento. Motivi della decisione Il Tribunale federale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale e delle parti deferite, rileva quanto segue. Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risulta evidente la responsabilità del calciatore Sidieu Sidieu Lionel Daniel e del dirigente della Monterubbianese, Monaldi Mauro, in ordine alle violazioni loro specificamente contestate nel deferimento che, pertanto, per tale parte, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente. Come correttamente rilevato dalla Procura federale, le condotte indicate configurano altresì la responsabilità oggettiva della società di appartenenza dei tesserati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, secondo comma, del Codice di giustizia sportiva. Destituite di fondamento appaiono le eccezioni di cosa giudicata come formulate dal rappresentante della Monterubbianese e dal Monaldi. Ed invero, come risulta dalla documentazione in atti, in particolare dai provvedimenti pubblicati sul Com. Uff. n. 126 del CRM in data 19 febbraio 2014, il competente Giudice sportivo ha sanzionato la società per i fatti ascritti ai propri sostenitori ed il dirigente Monaldi Mauro per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro; mentre qui, il dirigente è chiamato a rispondere della violazione dei doveri di assistenza agli ufficiali di gara ex art. 65 delle NOIF; la società, oggettivamente, del comportamento ascritto al proprio calciatore ed al proprio dirigente. In conclusione, gli addebiti contestati dalla Procura federale al calciatore Sidieu Sidieu Lionel Daniel ed al dirigente Monaldi Mauro risultano provati e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte ad essi ascritte ed all’U.S.D. Monterubbianese a titolo di responsabilità oggettiva. In merito alle sanzioni da applicarsi, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. La C.S. Borgo Rosselli A.S.D. è stata qui chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento omissivo ex art. 65 delle NOIF ascritto al proprio dirigente addetto agli ufficiali di gara, Borodako Pier Mario, non deferito poiché già sanzionato per i medesimi fatti dal competente Giudice sportivo; tale sanzione, però, è stata revocata dallo stesso giudicante con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 130 del CRM in data 26 febbraio 2014, con ogni conseguenza estintiva anche sul presente procedimento per l’incolpazione a carico della ridetta società. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale federale del Comitato Regionale Marche, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, applica - al calciatore SIDIEU Sidieu Lionel Daniel la sanzione della squalifica per mesi due; - al dirigente MONALDI Mauro, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; - all’U.S.D. MONTERUBBIANESE la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento(00); proscioglie - la C.S. BORGO ROSSELLI A.S.D. dagli addebiti contestati. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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