COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 19/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GABELLINI DAVIDE E DELL’A.S.D. AVIS MONTECALVO
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 19/09/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GABELLINI DAVIDE E DELL’A.S.D. AVIS MONTECALVO
Il deferimento
Con provvedimento del 30 giugno 2014 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale federale (allora Commissione Disciplinare) i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
GABELLINI Davide, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Avis Montecalvo, della violazione dell’art. 1 (oggi, art. 1bis), comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere - nel corso del secondo tempo della gara S. Cecilia Urbania/Avis Montecalvo del 23 ottobre 2013 - tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili all’attività sportiva, colpendo volontariamente al volto il calciatore della squadra avversaria Matteo Braccioni e così procurandogli una ferita lacero contusa al labbro superiore destro che ha comportato una sutura cutanea, la diagnosi di trauma cranico minore con lieve trauma distrattivo al rachide cervicale ed una prognosi di giorni dieci;
• l’A.S.D. AVIS MONTECALVO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato.
Il deferimento in oggetto era seguito alla delibera della Commissione disciplinare del Comitato Regionale Marche di inviare alla Procura federale, per le valutazioni e le iniziative di competenza, gli atti relativi alla gara S. Cecilia Urbania/Avis Montecalvo del 23 ottobre 2013, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”; gara dall’arbitro sospesa al trentesimo minuto del secondo tempo non sussistendo, a suo giudizio, le condizioni di sicurezza per il regolare proseguimento della stessa, a seguito di un parapiglia generale sviluppatosi dopo che il calciatore del S. Cecilia Urbania, Braccioni Matteo, si era accasciato al suolo a seguito di un pugno asseritamente ricevuto da parte dell’odierno deferito.
Dalle indagini svolte era emersa l’attendibilità della versione dei fatti offerta dal Braccioni ed, invece, inverosimile quella del Gabellini: da un lato la distanza dalla porzione di terreno ove si stava svolgendo l’azione rende del tutto inverosimile che tra i due calciatori fosse in corso un contrasto di gioco, dall’altro la notevole gravità delle lesioni riportate dal Braccioni dimostra la volontarietà del colpo violento inferto dal Gabellini.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza.
E’ comparso altresì il calciatore deferito, il quale ha chiesto il proscioglimento deducendo di non avere posto in essere alcun comportamento volontario e violento nei confronti del calciatore Braccioni, con il quale ha ammesso di essersi semplicemente “sbracciato”, correndo insieme fianco a fianco.
E’ comparso inoltre il rappresentate della società deferita, il quale, contestando le dichiarazioni dal Braccioni rese all’Organo inquirente, ha concluso chiedendo il proscioglimento.
Motivi della decisione
Il Tribunale federale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale e delle parti deferite, rileva quanto segue.
Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente, per avere il calciatore Gabellini Davide - la cui azione non fu rilevata dall’arbitro - colpito volontariamente al volto il calciatore della squadra avversaria, Braccioni Matteo, provocandogli le conseguenze di cui all’incolpazione.
La condotta indicata integra la fattispecie prevista e punita dall’art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, che, dunque, induce ad affermare la responsabilità del Gabellini in ordine agli addebiti allo stesso contestati.
La norma richiamata, tuttavia, non prevede alcuna ulteriore responsabilità, neppure a titolo oggettivo, a carico della società di appartenenza del calciatore colpevole di tale condotta violenta, la cui responsabilità, pertanto, deve essere addebitata al solo autore della stessa, con esclusione di quella della società, la quale, quindi, deve essere prosciolta in ordine all’addebito contestato.
In merito alla sanzione, da applicarsi al calciatore deferito, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, si ritiene congrua quella di seguito indicata.
Il dispositivo
Per tali motivi, il Tribunale federale del Comitato Regionale Marche, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe,
applica
al calciatore GABELLINI Davide la sanzione della squalifica per tre gare effettive;
proscioglie
l’A.S.D. AVIS MONTECALVO dagli addebiti contestati. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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