COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 19/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIANNUZZI JACOPO E DELLA VIGOR CASTELFIDARDO A.S.D.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 19/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIANNUZZI JACOPO E DELLA VIGOR CASTELFIDARDO A.S.D. Il deferimento Con provvedimento del 30 giugno 2014 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale federale (allora Commissione Disciplinare) i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • GIANNUZZI Jacopo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Vigor Castelfidardo A.S.D., della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 (oggi, art. 1bis), comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere tenuto un comportamento minaccioso ed offensivo, comunque, sicuramente invasivo nei confronti dell’arbitro - che lo aveva espulso nella gara Dorica Torrette/Vigor Castelfidardo dell’8 febbraio 2014, valevole per il Campionato Juniores - al quale inviava, sul di questi profilo facebook, una serie di minacce ed insulti; • la VIGOR CASTELFIDARDO A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs per gli addebiti ascritti al proprio tesserato. Il deferimento in oggetto era seguito alla nota del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche in data 19 febbraio 2014 con la quale, il medesimo, trasmetteva alla Procura federale gli atti relativi all’incontro Dorica Torrette/Vigor Castelfidardo dell’8 febbraio 2014, cat. Juniores, il cui direttore di gara riceveva, sul suo profilo facebook, minacce ed insulti da parte del calciatore della Vigor Castelfidardo, Giannuzzi Jacopo, espulso dallo stesso e, conseguentemente, squalificato per quattro gare dal competente Giudice sportivo.La Procura federale, alla luce dell’espletata istruttoria, ha ritenuto provata la responsabilità del Giannuzzi in ordine ai fatti contestatigli. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza. E’ comparso altresì il tesserato deferito, il quale ha ammesso i fatti ascrittigli e di essersene scusato con l’arbitro.E’ comparso inoltre il rappresentante della società deferita, il quale, ricordando i buoni precedenti e l’impotenza della stessa per fatti di tal genere, ha rilevato l’eccessività delle pene chieste dall’accusa, tenuto conto altresì del successivo buon comportamento del proprio tesserato. Entrambe le parti deferite hanno concluso chiedendo, in ipotesi di condanna, applicarsi il minimo della pena. Motivi della decisione Il Tribunale federale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale e delle parti deferite, rileva quanto segue. Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente. Come correttamente rilevato dalla Procura federale, le condotte indicate, le espressioni in questione, di tenore inequivocabile, contenenti offese e minacce nei confronti dell’ufficiale di gara, risultano idonee a violare i principi di correttezza morale e probità, che dunque inducono ad affermare la responsabilità del Giannuzzi in ordine agli addebiti contestati. Le medesime condotte configurano altresì la responsabilità oggettiva della società Vigor Castelfidardo A.S.D., ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale federale, in accoglimento del deferimento in epigrafe, accertata e dichiarata la responsabilità dei deferiti, applica le seguenti sanzioni: - squalifica per mesi tre al calciatore GIANNUZZI Jacopo; - ammenda di € 200,00 (duecento/00) alla VIGOR CASTELFIDARDO A.S.D.. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
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