COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 19/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI BROCCOLO FILIPPO E DELL’A.S.D. ARIES TRODICA 04
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 19/09/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI BROCCOLO FILIPPO E DELL’A.S.D. ARIES TRODICA 04
Il deferimento
Con provvedimento del 10 luglio 2014 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale federale (allora Commissione Disciplinare) i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
• BROCCOLO Filippo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Aries Trodica 04, della violazione dell’art. 1 (oggi, art. 1bis), comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere - al termine della gara A.S.D. United Civitanova/A.S.D. Aries Trodica 04 del 4 gennaio 2014, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - sferrato una gomitata al volto al calciatore dell’A.S.D. United Civitanova, Barbaresi Marco, provocandogli gravi lesioni alla mascella, alla cavità oculare ed al naso;
• l’A.S.D. ARIES TRODICA 04, per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs in conseguenza del comportamento ascritto al proprio tesserato.
Il deferimento in oggetto era seguito alla nota della Segreteria Federale della FIGC in data 4 aprile 2014 con la quale, la medesima, nell’accludere gli atti trasmessi dal Comitato Regionale Marche, chiedeva alla Procura federale accertamenti in merito alla ridetta gara A.S.D. United Civitanova/A.S.D. Aries Trodica 04 del 4 gennaio 2014, valevole per il Campionato Regionale Marche di Seconda Categoria, girone “E”.
Dall’acquisita documentazione emergeva che il calciatore Barbaresi Marco, tesserato per l’A.S.D. United Civitanova, aveva formulato istanza, ex art. 30 dello Statuto federale, di autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti dell’odierno deferito, reo, a suo dire, di avergli “sferrato una gomitata al volto, provocandogli gravi lesioni alla mascella, alla cavità oculare ed al naso, dopo che l’arbitro aveva fischiato il termine dell’incontro”.
Alla luce delle indagini espletate, la Procura federale ha ritenuto fondata la notitia criminis ed accertato che “non appena terminata la gara, il Broccolo sferrava la gomitata al Barbaresi che si accasciava al suolo soccorso dagli altri compagni di squadra”.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza; con la precisazione però, alla luce di quanto accertato, che il fatto, sfuggito all’osservazione del direttore di gara, avvenne certamente durante un’azione di gioco.
E’ comparso altresì il calciatore deferito, assistito dal proprio difensore; quest’ultimo, dopo avere ripercorso le fasi della gara de quo, ha chiesto il proscioglimento del proprio patrocinato deducendo la mancanza di prova della commissione di un fallo da parte dello stesso nei confronti del calciatore della squadra avversaria Barbaresi Marco.
E’ comparso inoltre il rappresentante della società deferita, assistito dal proprio difensore, il quale ha concluso chiedendo il proscioglimento della società per l’assoluta inesistenza di qualsiasi responsabilità della stessa e, comunque, per difetto di prova dei fatti ascritti al proprio tesserato.
Motivi della decisione
Il Tribunale federale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale e delle parti deferite, rileva quanto segue.
Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente, per avere il calciatore Broccolo Filippo colpito volontariamente, in un’azione di gioco, con una gomitata al volto, non rilevata dall’arbitro, il calciatore della squadra avversaria, Barbaresi Marco, provocandogli le lesioni di cui alla certificazione medica in atti.
La condotta indicata integra la fattispecie prevista e punita dall’art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, che, dunque, induce ad affermare la responsabilità del Broccolo in ordine agli addebiti allo stesso contestati.
La norma richiamata, tuttavia, non prevede alcuna ulteriore responsabilità, neppure a titolo oggettivo, a carico della società di appartenenza del calciatore colpevole di tale condotta violenta, la cui responsabilità, pertanto, deve essere addebitata al solo autore della stessa, con esclusione di quella della società, la quale, quindi, deve essere prosciolta in ordine all’addebito contestato.
In merito alla sanzione, da applicarsi al calciatore deferito, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, si ritiene congrua quella di seguito indicata.
Il dispositivo
Per tali motivi, il Tribunale federale del Comitato Regionale Marche, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe,
applica
al calciatore BROCCOLO Filippo la sanzione della squalifica per tre gare effettive;
proscioglie
l’A.S.D. ARIES TRODICA 04 dagli addebiti contestati.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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