COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. PIETRALACROCE 73 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PIETRALACROCE 73/TRE COLLI TEAM C/5 DEL 26.9.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 41 del 1.10.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/10/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. PIETRALACROCE 73 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PIETRALACROCE 73/TRE COLLI TEAM C/5 DEL 26.9.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 41 del 1.10.2014)
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione dell’ammonizione del proprio calciatore SCONOCCHINI Federico, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva.
La Corte sportiva d’appello territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pietralacroce 73 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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