COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 11/07/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTICELLI/CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP DELL’11.5.2014 PLAY OFF CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 185 del 25.6.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 11/07/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTICELLI/CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP DELL’11.5.2014 PLAY OFF CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 185 del 25.6.2014) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche applicava al calciatore TROBBIANI Carlo - asseritamente tesserato per la reclamante e da questa individuato ex art. 3, secondo comma, del Codice di giustizia sportiva - la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2017 “per aver, al termine della gara nel momento in cui la terna arbitrale faceva rientro nello spogliatoio, colpito da tergo un A.A. con un violento calcio ai testicoli” provocandogli le gravi conseguenze di cui alla certificazione medica in atti. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP, chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti del tesserato sanzionato e la sua giovane età, la riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta, comunque, eccessiva ed estremamente afflittiva in raffronto all’entità dell’accaduto. Deduceva la reclamante che il proprio tesserato: - si sarebbe limitato ad alzare “solo simbolicamente la gamba in segno di protesta e non di violenza, senza colpire” l’assistente arbitrale; - avrebbe posto in essere il gesto senza alcuna intenzione e senza la volontà di provocare lesioni all’ufficiale di gara. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’assistente arbitrale numero due ha ulteriormente confermato il fatto ascritto al calciatore Trobbiani Carlo, ribadendo la volontarietà del gesto e le gravi conseguenze subite. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’assistente arbitrale numero due e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto, in punto di fatto, stante l’attendibile individuazione dello stesso ex art. 3, comma 2, del Cgs, che non residuano dubbi sulla responsabilità del calciatore Trobbiani in ordine al fatto ascrittogli; • ritenuto che le violente aggressioni fisiche, come quella in esame, debbono essere valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico, protetto dall’Ordinamento sportivo, della incolumità fisica degli ufficiali di gara; • ritenuto di non condividere le benevole valutazioni e gli apprezzamenti formulati dalla reclamante in ordine al successivo comportamento del Trobbiani, che, invece, deve essere stigmatizzato, poiché, come scritto dalla medesima società nella comunicazione del responsabile, il calciatore ha ammesso le proprie responsabilità, ma solo “dopo attenta analisi e vari incontri” e dopo aver fatto scontare al proprio capitano, responsabile ex art. 3, comma 2, del Cgs, oltre un mese di squalifica; • ritenuto che la decisione impugnata vada confermata in quanto la gravità della condotta violenta posta in essere dal Trobbiani nei confronti dell’assistente arbitrale, tenuto conto altresì delle rilevanti conseguenze da quest’ultimo patite, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, il quale, all’evidenza, nella determinazione dell’entità della pena, ha già tenuto conto degli elementi di valutazione oggi indicati dalla reclamante; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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