COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 29/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale RECLAMO A.S.D. MONDOLFO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VILLA SAN MARTINO/MONDOLFO CALCIO DEL 18.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 55 del 22.10.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 29/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
RECLAMO A.S.D. MONDOLFO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VILLA SAN MARTINO/MONDOLFO CALCIO DEL 18.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 55 del 22.10.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore BIAGETTI Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Mondolfo Calcio chiedendo una riduzione della sanzione impugnata.
L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco ed evidenziava che la condotta contestata sarebbe stata animata da mera vis agonistica posta nel tentare di recuperare il pallone e giammai connotata da intento lesivo.
Sotto tale profilo, ritiene la Corte che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Biagetti Marco, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Mondolfo Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Biagetti Marco a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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