COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 05/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL FONTESPINA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FUTSAL FONTESPINA/HELVIA RECINA RECANATI DEL 25.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 59 del 29.10.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 05/11/2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. FUTSAL FONTESPINA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FUTSAL FONTESPINA/HELVIA RECINA RECANATI DEL 25.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 59 del 29.10.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante, congiuntamente, la sanzione dell’ammenda di € 700,00 e l’obbligo di disputare le due successive gare a porte chiuse, per essere un proprio sostenitore, al termine dell’incontro, entrato sul terreno di gioco ed avere colpito un calciatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futsal Fontespina, lamentando l’eccessività delle sanzioni applicate dal primo Giudice e chiedendo, pertanto, la riduzione della pena pecuniaria e l’annullamento dell’obbligo di disputare le due gare successive a porte chiuse.
La reclamante, pur riconoscendo in parte la propria responsabilità per l’accaduto, deduceva:
- i buoni precedenti della società;
- l’occasionalità e la non particolare gravità dell’accaduto;
- che alcune decisioni della giurisprudenza sportiva, in situazioni analoghe, avrebbero usato maggiore clemenza ed un più favorevole criterio di giudizio.
Motivi della decisione
La Corte, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte.
I fatti ascritti al sostenitore dell’odierna reclamante risultano confermati, peraltro non contestati, nella loro obiettiva gravità.
Il problema si pone, dunque, sotto il profilo dell’individuazione e quantificazione delle sanzioni applicabili.
Al riguardo, il peso da attribuire alle circostanze dedotte dalla reclamante, tenuto conto della modalità della condotta contestata al proprio sostenitore, induce il Collegio a disporre la rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta.
Sotto altro profilo, non può essere revocata in dubbio l’applicabilità, ex art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitabili al proprio sostenitore.
Per tutto ciò che precede, il reclamo può essere parzialmente accolto nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Fontespina e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 400,00 (quattrocento/00) ed annulla la sanzione dell’obbligo di disputare le successive due gare a porte chiuse. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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