COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 05/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CASTELBELLINO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELBELLINO CALCIO/OSIMO STAZIONE CALCIO DEL 18.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 55 del 22.10.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 05/11/2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. CASTELBELLINO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELBELLINO CALCIO/OSIMO STAZIONE CALCIO DEL 18.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 55 del 22.10.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MANCINELLI Elia, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Castelbellino Calcio chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei riguardi dell’arbitro in maniera del tutto corretta, senza mai provocarlo, aggredirlo o compiere gesti violenti, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore.
A dire della reclamante, il proprio tesserato mai offese il direttore di gara ed il lieve contatto tra i due fu del tutto involontario, causato dallo sbilanciamento provocato al Mancinelli da alcuni calciatori della squadra avversaria che stavano protestando; dopo essere stato espulso, lo stesso calciatore protestò nei confronti dell’arbitro ritenendo ingiusto il provvedimento e cercando di spiegargli le sue ragioni, senza tuttavia mai offenderlo.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore Mancinelli, espulso per offese nei suoi confronti e per averlo preso per il colletto, alla notifica del provvedimento protestò ulteriormente avvicinando altresì la testa alla sua fino a toccarla; a fine gara, lo attese davanti agli spogliatoi per chiedergli, insistentemente, il motivo dell’espulsione, appreso il quale, protestò ancora.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e dalle risultanze istruttorie, il comportamento del Mancinelli sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata, reiterata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;
• ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal calciatore in questione, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio;
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Castelbellino Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MANCINELLI Elia a quattro giornate di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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