COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 05/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA POTENZA PICENA/MONTEFANO DEL 19.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 55 del 22.10.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 05/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA POTENZA PICENA/MONTEFANO DEL 19.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 55 del 22.10.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SBROLLINI Damiano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “Espulso per doppia ammonizione, dopo l’espulsione e al termine della gara teneva un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Potenza Picena chiedendo la riduzione della sanzione applicata al proprio calciatore in quanto questi, nell’occasione, non avrebbe ingiuriato ed offeso il direttore di gara. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore in questione, riferendo che questi, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, gli si avvicinò dando degli “imbecilli” alla terna arbitrale; subito dopo, al termine dell’incontro, si pose davanti agli spogliatoi ritardandovi il rientro degli ufficiali di gara, che avveniva solo a seguito dell’intervento di alcuni suoi compagni di squadra che lo allontanarono. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Sbrollini Damiano responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore in questione: 1) espulsione per doppia ammonizione; 2) condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; • ritenuto che lo stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva del tesserato alla gara non giustifica né attenua il suo comportamento offensivo nei riguardi dei giudici di gara; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice sportivo; • visto l’art. 19, commi 4 lett. a) e 10, del Cgs; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Potenza Picena ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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