COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 05/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO S.S.D. MONTEFANO CALCIO A R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMERANO CALCIO/MONTEFANO CALCIO DEL 20.9.2014 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “B“ (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 41 del 1.10.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 05/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO S.S.D. MONTEFANO CALCIO A R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMERANO CALCIO/MONTEFANO CALCIO DEL 20.9.2014 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “B“ (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 41 del 1.10.2014) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al quarantaduesimo minuto del secondo tempo, a seguito di un guasto all’impianto di illuminazione del terreno di gioco. Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, disponeva la ripetizione dell’incontro sul presupposto che il blackout aveva “interessato l’intera zona del Comune di Camerano dove trovasi l’Impianto Sportivo”, desumendo tale circostanza da quanto asserito dall’arbitro nel supplemento di referto. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Montefano Calcio a r.l. chiedendo, in riforma dell’impugnato provvedimento, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico del Camerano Calcio e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore. Deduceva l’appellante: • l’errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nel fondare la propria decisione unicamente su quanto riferito dall’arbitro nel proprio supplemento di referto in ordine alle “voci di corridoi” secondo le quali “il blackout aveva riguardato l’intera città di Camerano”, ma senza avere prova alcuna di tale assunto e constatando, una volta recatosi negli spogliatoi, che “negli spogliatoi la corrente era ritornata”; • che, sulla base della normativa vigente in materia, la sola società ospitante doveva ritenersi responsabile del perfetto allestimento dell’impianto di giuoco e della sua costante efficienza; • che la sospensione definitiva dell’incontro, in difetto di prova liberatoria da parte della società Camerano Calcio, doveva addebitarsi unicamente alla stessa. Alla richiesta audizione l’appellante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito ed ulteriormente confermato che: - l’incontro in esame ebbe inizio con venti minuti di ritardo per il prolungarsi di una gara precedente disputatasi sullo stesso campo; - al quarantaduesimo minuto del secondo tempo, vi fu un blackout dell’impianto di illuminazione; - dopo essersi consultato con i capitani delle due squadre ed i dirigenti della squadra ospitante ed appreso che nessuno di loro era in grado di indicargli i tempi di ripristino dell’illuminazione e che, comunque, si sarebbe dovuto aspettare il tempo per il raffreddamento dei fari, indicatogli in trenta/quarantacinque minuti, nella totale incertezza dei tempi di ripresa del gioco, decise di sospendere definitivamente l’incontro; - una volta recatosi negli spogliatoi aveva sentito un dirigente del Camerano Calcio che parlava con la moglie, la quale gli riferiva che anche a casa sua era andata via la luce; - che al suo rientro negli spogliatoi notò che “la corrente era tornata”. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa il proposto gravame fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Come noto, ogni società è responsabile della gestione e praticabilità dell’impianto sportivo utilizzato. La giurisprudenza sportiva è costante nell’evidenziare come il caso fortuito, applicato alla fattispecie in esame dal primo Giudice, postuli l’assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo ed anche a titolo di colpa, di chi lo invoca; richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si è verificato senza colpa dell’agente. Nel caso di specie era onere del Camerano Calcio dimostrare di avere diligentemente controllato l’impianto elettrico prima della gara e di provare quale fosse la causa del guasto e che essa non fosse rapportabile a sua colpa. Tale prova è mancata, non potendosi certo rinvenire nelle dichiarazioni dell’arbitro, sopra trascritte, poiché insufficienti a tali fini. In conclusione, accettando di disputare l’incontro in serata, la società Camerano Calcio si è assunta l’onere di garantirne lo svolgimento: ciò non è accaduto e, per il principio della responsabilità oggettiva, su di essa ricadono inevitabilmente le relative conseguenze. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S.D. Montefano Calcio e, per l’effetto, applica alla società Camerano Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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