COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 12/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. URBANITAS APIRO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CANDIA BARACCOLA ASPIO/URBANITAS APIRO DEL 25.10.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 34 del 31.10.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 12/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. URBANITAS APIRO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CANDIA BARACCOLA ASPIO/URBANITAS APIRO DEL 25.10.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 34 del 31.10.2014) La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo ritualmente proposto dall’A.S.D. Urbanitas Apiro, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore e rilevato che: - appare infondata la tesi difensiva della società in merito al presunto errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara, vanificata dalle dichiarazioni da questi rese in corso di giudizio e nell’espletato riconoscimento personale; - la circostanza descritta dall’arbitro che dalla spinta con il petto subì il conseguente arretramento di un passo, senza ulteriori conseguenze, consentono di escludere – in ciò concordando con il primo Giudice – ogni connotato violento alla condotta del calciatore; - in sostanza, il contatto del proprio petto con quello dell’arbitro e la lieve spinta che ne è seguita devono essere ricompresi – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore; - sanzione adeguata a tale condotta gravemente ingiuriosa ed irriguardosa risulta essere, ex art. 19, comma 4, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, la squalifica per quattro giornate di gara; P.Q.M. in accoglimento del gravame proposto dall’A.S.D. Urbanitas Apiro riduce la squalifica inflitta al calciatore GIORGETTI Matteo a quattro giornate di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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