COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 12/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO U.S.D. OSIMANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSIMANA/CHIESANUOVA DELL’11.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “B“ (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 50 del 15.10.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 12/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO U.S.D. OSIMANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSIMANA/CHIESANUOVA DELL’11.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “B“ (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 15.10.2014) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al quinto minuto del secondo tempo, a seguito di un guasto all’impianto di illuminazione del terreno di gioco. Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuta la società ospitante responsabile dell’inefficienza dell’impianto di illuminazione, infliggeva alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Osimana deducendo la totale assenza di colpa o dolo nella condotta ad essa ascrivibile, per l’occasionalità e l’imprevedibilità dell’evento e chiedendo, pertanto, in riforma dell’impugnato provvedimento, la ripetizione dell’incontro. Peraltro, a dire della reclamante, l’interruzione dell’illuminazione riguardò solo due fari ed ebbe la durata di soli dieci minuti, trascorsi i quali l’arbitro avrebbe potuto riprendere regolarmente il giuoco. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che già alla fine del primo tempo si verificò un problema all’impianto elettrico, con una interruzione dell’illuminazione per circa un minuto; il problema si ripresentò all’inizio del secondo tempo e due fari cessarono improvvisamente di funzionare, costringendolo così a sospendere definitivamente l’incontro. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Com’è noto, ogni società è responsabile della gestione e praticabilità dell’impianto sportivo utilizzato. La giurisprudenza sportiva è costante nell’evidenziare come il caso fortuito - che ha efficacia totalmente esimente - postuli l’assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo ed anche a titolo di colpa, di chi lo invoca; richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si è verificato senza colpa dell’agente. Nel caso di specie era onere della reclamante dimostrare di avere diligentemente controllato l’impianto elettrico prima della gara e di provare quale fosse la causa del guasto e che essa non fosse rapportabile a sua colpa. Tale prova è mancata. Per giurisprudenza costante il caso fortuito viene riconosciuto allorché la caduta dell’illuminazione si verifichi in un ambito territoriale più ampio dell’impianto sportivo, quale tutta la città ovvero il quartiere in cui questo è posto. In conclusione, accettando di disputare l’incontro in serata, l’U.S.D. Osimana si è assunta l’onere di garantirne lo svolgimento: ciò non è accaduto e, per il principio della responsabilità oggettiva, su di essa ricadono inevitabilmente le relative conseguenze. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello territoriale respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Osimana e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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