COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BACCIAGLIA GIACOMO SEGUITO GARA VISMARA/ATLETICO GALLO COLBORDOLO DEL 9.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 67 del 12.11.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BACCIAGLIA GIACOMO SEGUITO GARA VISMARA/ATLETICO GALLO COLBORDOLO DEL 9.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 67 del 12.11.2014) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche infliggeva al calciatore BACCIAGLIA Giacomo, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti di un assistente arbitrale. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo chiedendo, anche avanti questa Corte sportiva d’appello, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, a fine gara, si sarebbe limitato a protestare, sia pur in maniera vivace ed eccessiva, nei confronti dell’assistente arbitrale, senza tuttavia inseguirla né aggredirla fisicamente, solo chiedendole spiegazioni, senza proferirle espressioni offensive, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. Sentita a chiarimenti, l’assistente arbitrale ha precisato che il calciatore Bacciaglia, al termine dell’incontro, visibilmente nevoso, le si avvicinò di corsa allorché ella si trovava nei pressi del tunnel degli spogliatoi, protestando per una decisione tecnica non condivisa ma senza offenderla. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’assistente arbitrale e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta del calciatore Bacciaglia - siccome irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara - debba essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BACCIAGLIA Giacomo a due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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