COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NOBILI ANDREA SEGUITO GARA VISMARA/ATLETICO GALLO COLBORDOLO DEL 9.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 67 del 12.11.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/11/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NOBILI ANDREA SEGUITO GARA VISMARA/ATLETICO GALLO COLBORDOLO DEL 9.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 67 del 12.11.2014) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche infliggeva al calciatore NOBILI Andrea, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti di un assistente arbitrale. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo chiedendo, anche avanti questa Corte sportiva d’appello, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, a fine gara, si sarebbe limitato a protestare, sia pur in maniera eccessiva, nei confronti dell’assistente arbitrale, senza tuttavia inseguirla né aggredirla fisicamente, ma solo chiedendole spiegazioni, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. Sentita a chiarimenti, l’assistente arbitrale ha precisato che il calciatore Nobili, al termine dell’incontro, visibilmente nervoso, le si avvicinò di corsa allorché ella si trovava nei pressi del tunnel degli spogliatoi; subito però si frappose il dirigente addetto agli ufficiali di gara e, rimanendo a distanza, il ridetto calciatore iniziò a protestare offendendola volgarmente. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’assistente arbitrale e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del calciatore Nobili si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore NOBILI Andrea a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it