COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MORGANTI ANDREA AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATAGLI SEGUITO GARA VENAGRANDE CALCIO 1984/CASALE DEL 9.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 135 del 12.11.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MORGANTI ANDREA AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATAGLI SEGUITO GARA VENAGRANDE CALCIO 1984/CASALE DEL 9.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 135 del 12.11.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MORGANTI Andrea, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Casale, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti Dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, non contestando i fatti nella loro materialità, ammettendo di avere protestato in maniera eccessiva nei confronti dell’arbitro, ma lamentando l’eccessività della sanzione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al reclamante. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro ed il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta del reclamante, siccome irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • rilevato che nella fattispecie il ricorrente rivestiva altresì la qualità di capitano e che in tale veste a lui spettava anche la responsabilità di guidare e moderare il comportamento dei suoi colleghi durante la competizione, oltre che ovviamente di offrire loro con la sua maggiore esperienza un buon esempio per gli atteggiamenti da assumere nel corso della competizione; • ritenuto che la misura della sanzione complessiva è, quindi, per le ragioni sopra esposte, da elevare con l’applicazione di una ulteriore giornata, che conduce in definitiva al risultato di tre giornate di squalifica; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore MORGANTI Andrea e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a tre giornate di gara.Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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