COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RICORSO A.S.D. FUTSAL COBA’ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ADVERSO ASCOLI PICENO/FUTSAL COBA’ DEL 21.10.2014 COPPA ITALIA CALCIO A 5 RECLAMO A.S.D. VALFOGLIA TAVOLETO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE POLITI MATTEO SEGUITO GARA URBINELLI/VALFOGLIA TAVOLETO DEL 15.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 72 del 19.11.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 03/12/2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RICORSO A.S.D. FUTSAL COBA’ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ADVERSO ASCOLI PICENO/FUTSAL COBA’ DEL 21.10.2014 COPPA ITALIA CALCIO A 5
RECLAMO A.S.D. VALFOGLIA TAVOLETO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE POLITI MATTEO SEGUITO GARA URBINELLI/VALFOGLIA TAVOLETO DEL 15.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 72 del 19.11.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore POLITI Matteo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento offensivo e minaccioso da questi tenuto, nel corso della gara ed al termine del primo tempo, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Valfoglia Tavoleto, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’ufficiale di gara, senza null’altro, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso calciatore.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Politi si estrinsecò sostanzialmente in una reiterata smodata protesta, priva tuttavia di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’arbitro;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio;
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Valfoglia Tavoleto e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore POLITI Matteo a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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