COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE SDIRI ARBI

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE SDIRI ARBI Con provvedimento in data 3 novembre 2014 il Procuratore federale della F.I.G.C. ha deferito SDIRI Arbi, calciatore (matr. 1006092), per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/2015 per l’A.P.D. Konlassata Ancona 2001 senza averne titolo. Con nota dell’11 novembre 2014, questo Tribunale federale, ai sensi dell’art. 30, comma 10, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alla parte a cura della Procura federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. All’odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura federale ed il deferito. Il rappresentante della Procura federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità dell’incolpato con richiesta di condanna come a verbale. Il deferito, deducendo la sua buona fede, ha chiesto il proscioglimento. Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione. IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale e del deferito; • ritenuta provata la responsabilità del Sdiri Arbi in ordine alle violazioni ascrittegli nell’atto di deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente; • ritenuto incontestabile che il calciatore deferito, con la dichiarazione mendace allegata alla richiesta di tesseramento, ha violato i principi posti dagli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF, a nulla rilevando che egli attualmente non risulti tesserato, ben potendo la sanzione essere scontata al momento del suo tesseramento; P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe e delle corrispondenti richieste della Procura federale, applica al calciatore SDIRI Arbi la sanzione della squalifica per mesi due, da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento.Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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