COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CUPRENSE 1933 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CUPRENSE 1933/NEW GENERATION CALCIO DEL 29.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 82 del 3.12.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CUPRENSE 1933 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CUPRENSE 1933/NEW GENERATION CALCIO DEL 29.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 82 del 3.12.2014) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al ventesimo minuto del secondo tempo, a seguito dei gravi comportamenti minacciosi e intimidatori posti in essere nei suoi confronti dalla generalità dei componenti della squadra ospitante e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine.Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’odierna reclamante, ritenuta responsabile dei fatti posti in essere dai propri calciatori, così come refertati, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Lo stesso giudicante applicava ai calciatori di seguito indicati, tutti asseritamente tesserati per la reclamante, le seguenti squalifiche - otto gare effettive a PELLICCIONI Tiziano, per avere, durante una rissa accesasi in campo, unitamente ad altri calciatori, accerchiato l’arbitro proferendogli gravi e reiterate frasi offensive ed intimidatorie, spintonandolo da tergo e facendolo così finire addosso ad un altro calciatore; - sei gare effettive a MALAVOLTA Claudio, per proteste nei confronti dell’arbitro e, dopo essere stato, per questo, espulso, per essersi avventato contro il direttore di gara, tentando di aggredirlo, proferendo altresì frasi offensive, minacciose ed intimidatorie ed, infine, per essersi trattenuto sul terreno di giuoco anche dopo essere stato espulso; - quattro gare effettive a CAPRIOTTI Ludovico, per proteste nei confronti dell’arbitro, rivolgendogli frasi offensive ed intimidatorie e per non avere ottemperato al provvedimento di espulsione inflittogli. Avverso tali provvedimenti, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Cuprense 1933 chiedendo l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara e conseguente ripetizione della stessa, e l’annullamento di tutte le altre sanzioni impugnate. A dire della reclamante: - sarebbe del tutto immotivata la decisione dell’arbitro di decretare la fine anticipata della gara, non essendosi affatto verificate le condizioni richieste dalle norme regolamentari in materia per la sua sospensione, essendo del tutto inesistente e non soltanto meramente ingiustificata, una situazione di pericolo per l’incolumità ovvero mai posti in essere comportamenti intimidatori e violenti tali da impedire il regolare svolgimento dell’incontro; - il calciatore Pelliccioni non ha messo in atto la condotta ascrittagli: lo stesso si è limitato a protestare nei confronti dell’arbitro ma in maniera del tutto corretta, senza null’altro; il lieve contatto tra i due, senza alcuna conseguenza per entrambi, fu del tutto involontario, causato dallo sbilanciamento provocato al calciatore da alcuni suoi compagni di squadra che, anch’essi, protestavano, tant’è che lo stesso non fu espulso per questo, ma per le successive proteste per la sospensione della gara; - il Malavolta protestò, anche animatamente, nei confronti dell’arbitro, ma non in maniera così grave da giustificare la pesante sanzione applicatagli; lo stesso poi neppure fece in tempo ad uscire dal campo per l’espulsione, poiché l’arbitro decretò subito dopo la sospensione della gara; - il Capriotti si limitò a manifestare pacificamente il proprio disappunto per una decisione dell’arbitro non condivisa, senza tuttavia proferirgli offese e minacce; lo stesso calciatore, peraltro, dopo essere stato espulso uscì subito dal campo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito: - di essere stato costretto ad interrompere definitivamente l’incontro a causa del comportamento aggressivo e minaccioso della generalità dei calciatori della squadra locale - uno dei quali, Pelliccioni Tiziano, gli diede anche una spinta da tergo facendolo andare contro un calciatore che gli stava davanti - determinando con ciò una situazione pregiudizievole per la sua incolumità e, comunque, tale da non consentirgli di proseguire la direzione dell’incontro in piena indipendenza di giudizio; - che il ridetto Pelliccioni, dopo ed oltre la condotta sopra descritta, gli rivolse anche reiterate offese e minacce; - di avere espulso il Capriotti per minacce nei suoi confronti; - di avere espulso anche il Malavolta poiché cominciò a minacciarlo a seguito dell’espulsione del suo compagno di squadra Capriotti; alla notifica del provvedimento lo minacciò ancora, con il braccio alzato verso di lui, finché non fu definitivamente allontanato da alcuni suoi compagni di squadra; - i due espulsi, oltre ad averne determinato la decisione della sospensione definitiva della gara, non uscirono dal terreno di giuoco, continuando nella loro condotta, anche se il tutto si consumò in poco più di un minuto. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, delle relative tasse reclamo; • rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione; • rilevato che dal referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al ventesimo minuto del secondo tempo, l’arbitro subiva un’aggressione verbale, da parte della generalità dei calciatori dell’odierna reclamante, e fisica da uno di essi, di tale gravità da impedirgli la prosecuzione della gara senza rischi per la propria incolumità ed in piena autonomia di giudizio; • ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata dalla ritenuta sussistente situazione di pericolo per l’incolumità propria, creatasi a seguito del comportamento intimidatorio, minaccioso e violento dei tesserati della reclamante, i quali impedivano il regolare svolgimento della gara; • rilevato infine che, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Cgs, l’A.S.D. Cuprense risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato dei propri tesserati; • ritenuto che la condotta del calciatore Capriotti Ludovico vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista, tenuto conto altresì delle conseguenze che ne sono derivate nelle determinazioni dell’arbitro; • ritenuto il calciatore Malavolta Claudio responsabile di reiterate minacce nei confronti dell’arbitro, unite dal vincolo della continuazione, punibile quindi con la pena di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, tenuto conto altresì delle conseguenze che ne sono derivate nelle determinazioni dell’arbitro; • ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Pelliccioni Tiziano, in particolare la spinta all’arbitro, debba essere ricompresa – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta minacciosa, ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore e sanzionata tenuto conto altresì delle conseguenze che ne sono derivate nelle determinazioni dell’ufficiale di gara; P.Q.M. la Corte sportiva d’appello territoriale ritiene di dover separare il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Cuprense 1933 in quattro distinti appelli, in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il gravame avverso la sanzione sportiva della perdita della gara applicata alla reclamante, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore CAPRIOTTI Ludovico e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa; - accoglie il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore MALAVOLTA Claudio e, per l’effetto, la riduce a quattro giornate di gara, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore PELLICCIONI Tiziano e, per l’effetto, la riduce a sei giornate di gara, disponendo altresì restituirsi la relativa tassa.
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