COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO POL. LEONESSA MONTORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2015 APPLICATA AL CALCIATORE CAPITANI RODRIGO FABIAN SEGUITO GARA LEONESSA MONTORO/AVIS ARCEVIA DEL 22.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 28.11.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO POL. LEONESSA MONTORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2015 APPLICATA AL CALCIATORE CAPITANI RODRIGO FABIAN SEGUITO GARA LEONESSA MONTORO/AVIS ARCEVIA DEL 22.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 79 del 28.11.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore CAPITANI Rodrigo Fabian, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2015 per essere stato espulso per doppia ammonizione e per il comportamento da questi successivamente tenuto, anche a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Leonessa Montoro chiedendo, anche avanti questa Corte, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ritenuta, comunque, eccessiva alla luce di quanto effettivamente da questi commesso.
A dire della reclamante, il proprio tesserato:
- protestò animatamente e con veemenza nei confronti dell’arbitro, avvicinandogli la faccia alla sua fino a toccarlo, ma senza intenti violenti;
- pestò un piede dell’arbitro, ma in maniera del tutto involontaria, per la vicinanza tra i due e la concitazione del momento;
- dopo essere stato espulso, a suo giudizio ingiustamente, uscì dal terreno di gioco e fu accompagnato da un suo dirigente dentro gli spogliatoi.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore in questione, precisando, tra l’altro, che lo stesso volontariamente gli pestò il piede, provocandogli altresì momentaneo forte dolore.
Motivi della decisione
La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Capitani Rodrigo Fabian, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe, pur ritenendo il comportamento osservato dal calciatore sanzionato grave e deplorevole.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello, in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Leonessa Montoro, riduce la squalifica inflitta al calciatore CAPITANI Rodrigo Fabian al 30 aprile 2015.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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