COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BORIA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATAGLI SEGUITO GARA FORTITUDO/COLLE 2006 DEL 29.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 82 del 3.12.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 19/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BORIA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATAGLI SEGUITO GARA FORTITUDO/COLLE 2006 DEL 29.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 82 del 3.12.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore BORIA Michele, asseritamente tesserato per l’A.P.D. Colle 2006, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti di un avversario. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Boria Michele chiedendone, previo riconoscimento dell’attenuante della provocazione e dei buoni precedenti disciplinari, una congrua riduzione. Ammetteva il reclamante di avere avuto, a fine gara, nel tunnel di accesso agli spogliatoi, un diverbio con alcuni calciatori della squadra avversaria che, offendendolo, lo accerchiarono minacciosamente; di avere allora colpito un avversario così reagendo alle varie spinte e ad un colpo subito alla nuca, ma al solo scopo di difesa. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Boria responsabile della violazione ascrittagli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara, e che la stessa vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale, diminuita alla misura indicata in dispositivo per la ritenuta sussistente attenuante della provocazione; • ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore BORIA Michele e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a due giornate di gara.Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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