COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MORGANTI ANDREA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2017 APPLICATAGLI SEGUITO GARA VENAGRANDE CALCIO 1984/CASALE DEL 9.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 135 del 12.11.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MORGANTI ANDREA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2017 APPLICATAGLI SEGUITO GARA VENAGRANDE CALCIO 1984/CASALE DEL 9.11.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 135 del 12.11.2014) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MORGANTI Andrea, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Casale, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2017, ex art. 3, comma 2, del Cgs, per gli atti di violenza subiti dall’arbitro, al termine dell’incontro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, indicando nel calciatore Biagini Federico - già segnalato dalla società alla competente Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - il responsabile degli atti di violenza in questione. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • rilevato che, nelle more del presente procedimento, il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 46 del 18 dicembre 2014, a seguito della comunicazione dell’A.S.D. Casale, revocava la sanzione inflitta ex art. 3, comma 2, del Cgs al calciatore Morganti Andrea, nella sua qualità di capitano della squadra e qui dallo stesso impugnata, sul presupposto che fosse stato individuato l’autore degli atti di violenza in questione; • ritenuta, pertanto, cessata la materia del contendere; P.Q.M. dichiara la cessata materia del contendere e dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it