COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL C.P.F.M. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL COBA’/FUTSAL CPFM DEL 22.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C“ (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 82 del 3.12.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. FUTSAL C.P.F.M. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL COBA’/FUTSAL CPFM DEL 22.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C“
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 82 del 3.12.2014)
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al primo minuto del secondo tempo, per sopravvenuta impraticabilità del campo, derivante dalla condensa creatasi sul terreno di giuoco così da renderlo particolarmente scivoloso e pericoloso per l’incolumità dei calciatori.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche:
- rilevato dal referto arbitrale che:
- la gara fu dall’arbitro definitivamente sospesa al primo minuto del secondo tempo per la sopravvenuta impraticabilità del campo;
- detta sospensione si rese “necessaria a causa del terreno particolarmente scivoloso per la condensa così da renderlo pericoloso per l’incolumità dei calciatori”;
- “la società ospitante poneva in essere tutti gli accorgimenti possibili per il ripristino dell’agibilità del terreno di gioco, con esito peraltro negativo dipendendo tale condensa da particolari condizioni atmosferiche”;
- “la decisione di sospendere definitivamente l’incontro è stata concordata anche con i due capitani”;
- “ritenuto che è di insindacabile giudizio dell’arbitro proseguire o meno una gara per le condizioni del terreno di gioco”,
rigettava il reclamo proposto dall’odierna reclamante – volto ad ottenere l’aggiudicazione della gara - disponendo altresì la ripetizione della stessa.
Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futsal C.P.F.M. chiedendo, anche avanti questa Corte:
- in via preliminare e pregiudiziale: a) la nullità e/o l’annullamento della delibera del Giudice sportivo per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con riferimento alla disposizione di cui all’art. 29, comma 8bis del Codice di giustizia sportiva; b) l’inammissibilità e/o irricevibilità delle memorie dell’A.S.D. Futsal Cobà per l’assoluta loro irritualità;
- nel merito: l’annullamento dell’impugnata delibera e l’applicazione all’A.S.D. Futsal Cobà della sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 1, del Cgs.
Sosteneva la reclamante che in assenza di situazioni straordinarie tali da integrare una vera e propria causa di forza maggiore non fosse possibile derogare alla regola generale che pone a carico della società ospitante l’obbligo di mettere a disposizione un campo ed una struttura di giuoco idonei alla disputa della gara. Alla luce della richiamata normativa, che nell’occasione l’A.S.D. Futsal Cobà - a dire della reclamante - avrebbe disatteso, la medesima società doveva essere ritenuta responsabile, anche solo oggettivamente, dell’irregolare svolgimento dell’incontro, con conseguente applicazione alla stessa della sanzione sportiva della perdita della gara.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la reclamante richiamava e produceva giurisprudenza sportiva in materia.
L’A.S.D. Futsal Cobà, controinteressata, ha fatto ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, chiedendo, anche avanti a questa Corte, la conferma della decisione impugnata.
Deduceva la società resistente:
- in via preliminare: la nullità o irricevibilità del gravame poiché proveniente da numero di telefax senza intestazione ed imprecisato, peraltro privo anche di timbro della società;
- nel merito, la sussistenza della forza maggiore che determinò la sospensione della gara, essendo tutto accaduto “improvvisamente, imprevedibilmente e quindi indipendentemente dalla volontà della resistente”, per il progressivo e repentino peggioramento delle condizioni del terreno di giuoco;
- l’inconferenza della giurisprudenza richiamata, poiché riferita a casi di gare non iniziate e non, come nel caso di specie, sospese in corso di svolgimento;
- di avere esperito ogni accorgimento per poter proseguire regolarmente la gara, dandone prova attraverso la produzione delle dichiarazioni scritte del gestore dell’impianto e delle ditte che, circa un mese prima, controllarono i lavori di sistemazione del campo.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato:
- di avere sospeso definitivamente l’incontro al primo minuto del secondo tempo per la sopravvenuta impraticabilità del terreno di giuoco;
- di avere interrotto la gara già al ventesimo minuto del primo tempo su richiesta di alcuni calciatori che lamentavano la difficoltà di stare in piedi a causa del fondo scivoloso;
- che, per il medesimo motivo, egli stesso aveva rischiato più volte di cadere;
- di avere chiesto ai dirigenti locali se fosse stato possibile intervenire in qualche modo e se avessero avuto esperienze specifiche al riguardo: gli fu risposto che problemi simili ma di portata limitata erano già avvenuti, ma che quella era la prima volta che si verificava una situazione del genere;
- che i dirigenti locali fecero alzare i teli per arieggiare il campo, ma solo su uno dei due lati lunghi poiché non era possibile farlo sugli altri tre lati;
- che l’intervento di cui sopra e lo spazzolamento del terreno, operato tra il primo ed il secondo tempo, non portarono alcun miglioramento.
Motivi della decisione
La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro, la resistente e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il gravame fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, deve rigettarsi, siccome infondata, l’eccezione in rito formulata dalla reclamante in ordine al procedimento come tenutosi avanti al giudice sportivo che ha emesso la delibera qui impugnata.
Ed invero, il richiamo alla disposizione ex art. 29, comma 8bis, del Cgs appare inconferente posto che nel caso in esame devono ritenersi applicabili - in quanto attività in ambito regionale di cui al titolo VII del Codice di giustizia sportiva - le disposizioni di cui all’art. 44 n. 1.1 del Cgs.
Non merita miglior sorte la seconda eccezione in rito della reclamante, che deve pertanto essere rigettata, posto che la società resistente ha ritualmente inviato le proprie controdeduzioni in data 12 dicembre 2014, a seguito del reclamo notificatole.
Anche l’eccezione in rito della società resistente deve essere rigettata, posto che il reclamo - preceduto dal preannuncio per richiesta di copia degli atti ufficiali ex art. 38 Cgs - risulta regolarmente sottoscritto dal presidente e legale rappresentate della società.
Nel merito.
Va preliminarmente rilevato che, in base alla normativa federale vigente in materia, al momento dell’iscrizione al campionato, la società deve dimostrare di avere la piena e permanente disponibilità di un impianto di gioco che risponda ai requisiti richiesti. Ciò comporta che, qualora intervengano fatti ad esso relativi che determinino l’impossibilità di effettuare regolarmente una gara, la relativa responsabilità ricada, inevitabilmente, sulla società ospitante, salvo accadimenti di eventi impeditivi determinati da forza maggiore.
Nel caso di specie, l’A.S.D. Futsal Cobà deve ritenersi responsabile dell’inefficienza dell’impianto, poiché non risultano essere accaduti, e in ogni modo non provati, eventi eccezionali e/o imprevedibili e, comunque, inevitabili.
La giurisprudenza sportiva è costante nell’evidenziare come la forza maggiore postuli l’assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo o di colpa, di chi la invoca. Richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si è verificato senza colpa dell’agente.
Nel caso di specie era dunque onere della società ospitante, per escluderne la responsabilità, dimostrare che l’impedimento fosse assoluto e che nessun addebito, neppure a titolo di colpa, potesse esserle mosso.
Tale prova però è mancata, a nulla rilevando, all’uopo, la dichiarazione scritta, prodotta dalla società, del responsabile/gestore dell’impianto sportivo in questione, peraltro in contrasto con quanto qui riferito dal direttore di gara, attestante la disponibilità di “attrezzature” comunque, nell’occasione, non utilizzate; come pure la dichiarazione di “idoneità” dei due campi di calcio, dell’impianto di riscaldamento e di deumidificazione, rilasciata dalla ditta incaricata dalla Futsal Cobà di verificare la congruità dei lavori eseguiti nello stesso impianto sportivo.
Quanto alla decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro ed al relativo ruolo dei capitani delle squadre, a norma dell’art. 60 delle NOIF deve ritenersi che per i fatti sopravvenuti in corso di gara - come nel caso di specie - e per il giudizio in ordine alla loro rilevanza ai fini della possibilità di continuazione dell’incontro, giudice insindacabile è proprio e solamente l’arbitro, il quale, in siffatte contingenze, esercita un potere tecnico discrezionale a lui riservato in modo esclusivo.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal C.P.F.M., annulla l’impugnata delibera ed applica all’A.S.D. Futsal Cobà la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0 a 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 30/12/2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL C.P.F.M. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL COBA’/FUTSAL CPFM DEL 22.11.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C“ (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 82 del 3.12.2014)"