COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 08/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO POL. SERRALTA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE DE MARIA MATTEO SEGUITO GARA CALDAROLA/SERRALTA DEL 14.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 89 del 14.12.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 08/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO POL. SERRALTA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE DE MARIA MATTEO SEGUITO GARA CALDAROLA/SERRALTA DEL 14.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 89 del 14.12.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore DE MARIA Matteo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Serralta lamentando l’eccessività della sanzione e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta del calciatore in questione vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, quarto comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Pol. Serralta e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore DE MARIA Matteo a due giornate di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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