COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 08/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO U.S. APPIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2016 APPLICATA AL DIRIGENTE GIUSTOZZI MAURIZIO SEGUITO GARA APPIGNANESE/FIUMINATA DEL 13.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 89 del 17.12.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 08/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO U.S. APPIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2016 APPLICATA AL DIRIGENTE GIUSTOZZI MAURIZIO SEGUITO GARA APPIGNANESE/FIUMINATA DEL 13.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 89 del 17.12.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al dirigente GIUSTOZZI Maurizio, asseritamente tesserato per la reclamante e nell’occasione in lista di gara come massaggiatore, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2016 per il comportamento dallo stesso tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti di alcuni calciatori della squadra avversaria, ferendone anche uno di questi. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Appignanese chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti e tenuto conto delle provocazioni dallo stesso subite, a fine gara, da parte dei calciatori della squadra avversaria. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato il comportamento violento tenuto dal dirigente Giustozzi nei confronti di alcuni calciatori della squadra avversaria, uno dei quali però lo colpì, a sua volta, con un pugno. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al dirigente Giustozzi e che la stessa deve essere qualificata come violenta e quindi punibile, essendo fuori discussione che questi ebbe una colluttazione con alcuni calciatori della squadra avversaria; • ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la stessa debba essere ridotta in virtù dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’U.S. Appignanese e, per l’effetto, riduce al 28 febbraio 2015 la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente GIUSTOZZI Maurizio.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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