COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 08/01/2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ILARIO LORENZINI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE ROSSINI DIEGO SEGUITO GARA PERGOLESE/ILARIO LORENZINI DEL 14.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 89 del 17.12.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 99 del 08/01/2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. ILARIO LORENZINI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE ROSSINI DIEGO SEGUITO GARA PERGOLESE/ILARIO LORENZINI DEL 14.12.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 89 del 17.12.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore ROSSINI Diego, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti del massaggiatore della squadra avversaria e, dopo essere stato espulso, di un assistente arbitrale.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Ilario Lorenzini chiedendo, anche avanti questa Corte sportiva d’appello, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi:
- si sarebbe rivolto al massaggiatore della squadra avversaria, “magari con modi poco urbani”, al solo fine di sollecitarne l’uscita dal terreno di giuoco, per una veloce ripresa della gara, senza però porre in essere atti violenti, intimidatori o minacciosi;
- alla notifica dell’espulsione, si rivolse agli ufficiali di gara con atteggiamento di stizza e di protesta per il provvedimento dallo stesso ritenuto ingiusto, ma senza minacce o intimidazioni.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la condotta del calciatore Rossini Diego debba essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, quarto comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Ilario Lorenzini e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore ROSSINI Diego a due giornate di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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