F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 12 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 09 Febbraio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING SALA CONSILINA/PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA DEL 26.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 766 del 29.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 12 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 09 Febbraio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING SALA CONSILINA/PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA DEL 26.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 766 del 29.4.2014)
Il secondo arbitro della gara Sporting Sala Consilina/Partenope C5 Monte di Procida, disputata il 26.4.2014 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, riferiva nel suo rapporto che, al 19,21'' del secondo tempo, persona non identificata lo aveva colpito, da un settore inizialmente occupato dai sostenitori del sodalizio ospitato, con un corpo contundente, sul retro della coscia destra procurandogli forte dolore ed una lesione successivamente giudicata guaribile in 10 giorni. L'accaduto veniva sanzionato dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n.766 del 29.4.2014) con l'ammenda di € 2.500,00 inflitta, a titolo di responsabilità oggettiva, alla A.S.D. Partrenope C5 Monte di Procida. La suddetta decisione veniva impugnata davanti a questa Corte dalla società perseguita la quale lamentava come il Giudice Sportivo avesse erroneamente attribuito la condotta violenta ad un sostenitore di essa reclamante senza che, dagli atti ufficiali, nulla avallasse siffatto convincimento. Questo collegio, ritenuta sussistente l'esigenza di un approfondimento istruttorio, con ordinanza emessa all'udienza dell'8.5.2014, rimetteva gli atti alla Procura Federale per le relative incombenze. I risultati delle indagini accuratamente svolte dall'organo inquirente inducono a ritenere l'appello fondato e meritevole di accoglimento. Ed invero l'unico elemento su cui era fondata la decisione gravata - provenienza dell'aggressione da un settore delle tribune occupato, all'inizio dell'incontro, dalla tifoseria della società ospitata - è venuto a mancare in quanto tutti i testi escussi hanno concordemente affermato che, prima che venisse consumata la violazione per cui si procede, sugli spalti si era verificata una piccola rissa in conseguenza della quale le opposte fazioni si erano fra di loro mescolate rendendo così impossibile ogni accertamento circa l'appartenenza, all'una o all'altra, dell'autore dell'atto di violenza. Ne consegue che la sanzione inflitta in primo grado dev'essere annullata. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Partenope C5 Monte Di Procida di Monte Di Procida (Napoli) e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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