F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANOLAS KONSTANTINOS SEGUITO GARA JUVENTUS/ROMA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANOLAS KONSTANTINOS SEGUITO GARA JUVENTUS/ROMA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 6.10.2014, ha inflitto, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Manolas Konstantinos. Tale decisione veniva assunta perché, al 42° del secondo tempo dell’incontro Juventus/Roma disputato il 5.10.2014, il Manolas Konstantinos, reagendo a un fallo subito, assumeva un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario fronteggiandolo aggressivamente. Avverso tale provvedimento la società A.S. Roma S.p.A. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello con atto del 7.10.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 16.10.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. 3 Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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