F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. EL KADDOURI OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. EL KADDOURI OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014) Con tempestivo reclamo e contestuale richiesta di copia degli atti, seguito da altrettanta tempestiva trasmissione dei motivi di gravame, il calciatore Omar El Kaddouri ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega di Serie A, pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 6 ottobre 2014, con la quale, in relazione all’incontro Napoli/Torino del giorno precedente, è stata comminata al reclamante la squalifica per due giornate effettive di gara per avere rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa, al termine dell’incontro sul terreno di gioco. Assume il calciatore di aver pronunciato frase diversa da quella refertata, e precisamente “ti devi vergognare”, non “sei vergognoso”, eccependo la portata inoffensiva nella propria espressione da considerarsi soltanto personale valutazione tecnica delle decisioni arbitrali, invocando, a sostegno dell’argomentazione, taluni precedenti della Corte di Giustizia Federale. In conclusione, il reclamante chiede riduzione della sanzione “nella misura di giustizia, anche con applicazione di ammenda in luogo di turni di squalifica”. A parere della Corte il gravame è infondato e deve venir conseguentemente disatteso. Va premesso che, secondo principio indubitabile e da gran tempo consolidato, fonte di prova privilegiata e pressoché esclusiva nel procedimento disciplinare sportivo, sono da considerarsi gli atti ufficiali e, in particolare, il referto dell’arbitro. Di conseguenza, l’espressione, meritevole di sanzione a carico del calciatore è quella trascritta nel rapporto arbitrale, non risultando acquisito alcun elemento idoneo a farne ritenere inesatto e/o impreciso il contenuto, riconducendolo alla deduzione di parte. Il tentativo del reclamante di accreditare parole diverse da quelle riferite dal direttore di gara costituisce evidente riconoscimento che l’espressione sanzionata propone sicura carica offensiva, restando altrimenti inspiegabile il tentativo di ridimensionarla. Quanto ai precedenti richiamati in reclamo, gli stessi non possono trovare applicazione nella presente fattispecie dal momento che, in talune di quelle occasioni le parole oggetto di sanzione non erano dirette ad una singola persona, ma presentavano caratteristiche di generalità nei confronti dell’ambiente federale, in altre mancava la violenza espressiva caratterizzante la vicenda di cui al presente procedimento. In quest’ultimo, invero, il calciatore El Kaddouri si è rivolto all’arbitro in maniera diretta e personalizzata, con un tono di voce (“urlando”) estremamente elevato e percepibile a distanza, pronunciando parole (“sei vergognoso”) integranti con certezza gli estremi dell’ingiuria in quanto, nel descritto contesto, recano indubitabile offesa all’onore e al decoro del direttore di gara, smentendo l’eccezione di “non platealità dell’atteggiamento” dedotta nell’impugnazione. Il rigetto del reclamo, comporta l’assorbimento della relativa tassa. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore El Kaddouri Omar. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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