F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S. SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BJELICA NENAD SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DEL 11.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S. SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BJELICA NENAD SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DEL 11.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014) Con reclamo ritualmente proposto la Spezia Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie B, ha irrogato all'allenatore Bjelica Nenad, seguito gara Provercelli/Spezia dell’11.10.2014, la sanzione 5 disciplinare della squalifica per 1 giornata effettiva di gara “per avere, al termine della gara, contestato l'operato arbitrale rivolgendo un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'insussistenza della natura ingiuriosa dell'espressione ascritta al Bjelica e la rilevanza disciplinare della stessa non correttamente qualificata dal Giudice Sportivo, comunque sanzionata in misura assolutamente erronea ed eccessivamente afflittiva. Ha, la reclamante, osservato in contrario che il vocabolo “vergogna” pronunciato dal Bjelica aveva il significato di rimprovero, di indignazione, di biasimo o di inadeguatezza tecnica in relazione ad alcune decisioni assunte dall'Arbitro nel corso della gara, con riferimento specifico ad un calcio di rigore concesso alla squadra ospitante definito unanimemente dalla stampa sportiva come inesistente. A supporto delle sue argomentazioni la reclamante ha richiamato nello specifico precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale. Ha, quindi, concluso, in via principale, chiedendo l'annullamento della decisione o, in via subordinata, la riforma della stessa commutando la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara nella ammenda. Alla seduta del 17.10.2014, tenutasi davanti a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale della F.I.G.C., è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione. Osserva all'uopo, questa Corte che il comportamento del Bjelica, privo dei connotati della platealità, deve qualificarsi, comunque, irrispettoso e/o irriguardoso, come del resto è stato considerato in altre occasioni dei numerosi precedenti richiamati dalla reclamante nel proprio atto, nei quali la Giustizia Sportiva ha qualificato e punito come irriguardosi atteggiamenti e frasi di contenuto analogo a quelli oggetto del presente gravame. Nel caso di specie le espressioni pronunciate dal Bjelica individuano un giudizio negativo, manifestato di certo in maniera eccessiva, ma non una condotta integrante l'ingiuria nei confronti dell'Arbitro. Ritiene, pertanto, il Giudicante, sulla base della refertazione in atti ed in armonia con i detti precedenti, ben noti a questa Corte per averli in parte rassegnati essa stessa, che il Bjelica meriti la sanzione della ammenda nella misura così come determinata nel dispositivo. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Spezia Calcio di La Spezia commuta la sanzione nell’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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