COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 Del 23 Ottobre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. SESTOLESE CALCIO 2012 – AMMENDA E INIBIZIONE A DIRIGENTE (GARA ATLETIK MIGNANO – SESTOLESE CALCIO DEL 5.10.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 2^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 Del 23 Ottobre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. SESTOLESE CALCIO 2012 – AMMENDA E INIBIZIONE A DIRIGENTE (GARA ATLETIK MIGNANO – SESTOLESE CALCIO DEL 5.10.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 2^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letti il reclamo e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società reclamante chiede l’annullamento della ammenda di euro 200,00 e della inibizione fino al 23 ottobre 2013 al dirigente accompagnatore Pio Giacomo inflitte dal Giudice Sportivo per i fatti accaduti durante ed al termine della gara giocata il 5 ottobre 2014, negando quanto posto a motivazione del provvedimento pubblicato sul C.U. n. 25 del 9 ottobre 2014 e riportando considerazioni del tutto generiche che non danno possibilità a questa Corte di poter valutare in modo diverso le risultanze del referto arbitrale. Preliminarmente si rileva che la sanzione della inibizione inflitta al dirigente Pio Giacomo non è impugnabile perché al disotto del limite minimo previsto dall’art. 45, comma 3, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, per questa parte, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per quanto riguarda la sanzione della ammenda si rileva che il comportamento tenuto dalla persona non iscritta in distinta, qualificatasi come il presidente della società Sestolese, porta a sanzionare per responsabilità oggettiva la società ed a rimettere gli atti alla Procura Federale per accertare se l’autore delle minacce e delle frasi irriguardose è stato realmente il legale rappresentante della società e disporre se del caso il suo deferimento. Tenuto conto che l’azione posta in essere dalla persona entrata sul terreno di gioco è rimasta fine a se stessa e non ha avuto risvolti o effetti particolari, l’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo può ridursi. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte riguardante la inibizione del dirigente accompagnatore Pio Giacomo, per i motivi indicati in premessa; riduce la sanzione della ammenda ad euro 150,00 e dispone trasmettersi copia degli atti alla Procura Federale per la identificazione della persona entrata sul terreno a fine partita e per le eventuali azioni di competenza. Nulla per la tassa non versata.
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